Fatturazione Elettronica nelle imprese

Le informazioni indispensabili per affrontare il cambiamento

Data

5 giugno 2018

Sede

Università IULM – Via Carlo Bo 7 – Milano

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica, previste nella legge di Bilancio 2018, rappresentano un fattore abilitante per la digitalizzazione del Paese e sono in grado di favorire la semplificazione ed il conseguente ammodernamento dei processi gestionali delle imprese e della relazione commerciale con i propri Clienti e Fornitori nonché delle procedure di Audit dell’Amministrazione Finanziaria.

L’obbligo generalizzato è destinato a produrre effetti di grande rilievo per l’industria dei beni di consumo.

Gli impatti operativi, ad oggi prevedibili, sono inerenti la compliance amministrativa e fiscale dell’impresa ed implicano discontinuità significative sul fronte dei processi di controllo così come nei sistemi informativi aziendali. Alcuni impatti saranno percepiti in maniera immediata, altri in modo progressivo.

Il workshop esamina i nuovi requisiti di conformità richiesti dalla normativa e mette a fuoco anche le opportunità da cogliere ed i benefici operativi per l’Azienda derivanti dal venir meno di alcuni adempimenti (eliminazione spesometro, obblighi di conservazione).

 

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Presentazioni

Profili applicativi della norma: criticità d’implementazione e vantaggi gestionali

Benedetto Santacroce Professore Università Niccolò Cusano Roma

 

Impatti operativi e punti di attenzione per l’industria dei beni di consumo

Cristiano Santarelli Deputy CFO Ferrero Italia

 

Organizzarsi per la compliance: metodologia e best practice in un approccio multidisciplinare

Barbara Rossi Partner Deloitte-STS
Luca Berta Partner Deloitte

 

Le esperienze delle aziende

Luana Foffo Ciucci Tax Manager P&G South Europe
Claudio Baroni Tax Manager Nestlè Group Italy

 

Gli standard tecnici per la fatturazione elettronici

Massimo Bolchini Direttore Gestione e Sviluppo Standard GS1 Italy

Atti Video

Domande e risposte

EDI (INVOICE): l’invio della fattura tramite tracciato EDI è subordinata alla ricezione dell’avvenuta consegna della fattura elettronica?

La fattura elettronica dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio in formato xml, successivamente quest’ultimo rilascerà la ricevuta di consegna. Pertanto, il sistema di EDI dovrà generare una fattura in formato xml che sarà trasmessa al sistema di interscambio, altrimenti si avrà un doppio binario.

 

FATTURE ATTIVE IMMEDIATE

Il formato cartaceo oggi viene consegnato immediatamente al cliente. Considerando dei sistemi periferici con trasmissione dei dati durante la notte ad un sistema centralizzato che si occuperà di emettere fattura elettronica, come viene considerata dallo SDI la data di emissione?
Una volta in possesso della ricevuta di avvenuta trasmissione, la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” del file xml trasmesso al sistema di interscambio. In fattura, sarà necessario indicare i riferimenti dei documenti accompagnatori (come il DDT).

 

Se viene emessa una fattura in data successiva alla chiusura della Partita IVA, per non pervenuta comunicazione da parte del cliente, la fattura scartata risulterebbe come non emessa. Se la fattura fosse già incassata, come si dovrebbe procedere in questo caso?
Nel caso in oggetto, il sistema di interscambio non dovrebbe scartare la fattura relativa ad una partita IVA cessata qualora la data della fattura sia antecedente alla chiusura.

 

Note debito da cliente (la Grande Distribuzione in caso di problemi su sconti o altro, molto spesso non attende l’emissione da parte del fornitore della nota di credito, ma emette direttamente nota di debito): è confermato che non potranno più farlo considerato l’ambito applicativo della nuova normativa?
Il provvedimento Prot. n. 89757/2018 ha previsto che le note di variazione (c.d. note di credito/note di debito) di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972 siano trasmesse tramite il sistema di interscambio, mentre le richieste del cessionario/committente di variazione di cui all’art. 26 non sono gestite dal sistema di interscambio. Pertanto, non dovrebbero esserci preclusioni tecniche nell’emissione della nota di debito da parte del cessionario/committente.

 

Emissione fatture in nome e per conto (agenti): questa casistica non potrà più essere trattata con la fattura B2B? Oppure cosa succede? La generiamo e spediamo allo SDI inserendo noi stessi come destinatari?
La fattura in nome e per conto di terzi potrà essere trasmessa anche in modalità elettronica compilando i campi specifici. Oppure, sarà possibile che un soggetto si occupi solo (per conto di un terzo) della mera trasmissione al sistema di interscambio.

 

Autofatture: se e quali autofatture devono essere considerate? (sia legate al processo passivo che attivo)
Le autofatture oggetto di comunicazione al sistema di interscambio saranno quelle relative per la regolarizzazione delle operazioni ex art. 6, comma 8, del D.L. n. 471/1997 e le autofatture previste per disposizioni interne. Restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le autofatture afferenti ad acquisti extra-Eu.

 

Numero elevato di fatture: gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate permetteranno di gestire le nostre numeriche, oppure bisogna per forza affidarsi ad un intermediario? Noi generiamo circa 4,5 mio di documenti attivi per anno.
I sistemi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non hanno dei limiti numerici (i.e. numero fatture) da rispettare, tuttavia è opportuno che il soggetto scelga gli strumenti più utili ai propri fini gestionali, senza tralasciare le peculiarità del proprio business.

 

FATTURE PASSIVE

Se la detraibilità dell’iva scatta al momento della “presa in carico” della fattura elettronica, vuol dire che potrà essere registrata a partire dalla data di “presa in carico” e non più considerando la data fattura e la chiusura dell’iva?
Detrazione da foglio cassa: nei casi di pagamenti in contanti per servizio erogato, la fattura cartacea potrà essere utilizzata in un primo momento come “giustificabilità” dell’operazione oppure bisogna attendere la fattura elettronica?
In generale tutto ciò che è pagato in anticipo, dovrà essere rivisto, attendendo la ricezione della fattura elettronica?
Fatture da rimborsi spese: è necessaria una revisione dei processi/procedure organizzative per fatture pervenute da alberghi e ristorazione da considerare?
La detraibilità dell’IVA sorge al momento in cui il committente/commissionario riceve la fattura dal Sistema di interscambio, salvo il caso in cui la fattura sia messa a disposizione nell’aerea riservata del cliente, il momento della detraibilità sorge nel momento di presa visione. Le fatture nei confronti di soggetti stabiliti e/o residenti in Italia dovranno essere emesse solo in modalità elettronica. Qualsiasi altro formato (compreso quello cartaceo) non sarà più valido ai fini fiscali. Tutti i processi attualmente in essere dovranno essere rivisti alla luce del nuovo obbligo di fatturazione elettronica senza tuttavia tralasciare le disposizioni IVA e le pronunce di prassi amministrativa finora emanati, da ultimo la modifica dei termini per esercitare la detrazione IVA.

 

Fatturazione delle consegne fatte dagli agenti e dai concessionari: i ddt di consegna potrebbero arrivare nei nostri sistemi nel periodo successivo a quello di emissione (e.g. il 6 giugno per consegne fatte in data 31 maggio) e quindi dovrebbero essere fatturate in data del periodo di emissione del DDT. Come si gestisce?
La fatturazione differita ex art. 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633/72 prevede che la fattura venga emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione documentata da DDT. Anche con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, sarà possibile continuare a fatturare con tale modalità.

 

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto dal 1° luglio 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi da parte di subappaltatori e subcontraenti che fanno parte della filiera di imprese nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, di servizi o di fornitura di beni stipulato con enti facenti parte dell’amministrazione pubblica. Cosa fare in questi casi per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche? Si deve richiedere se le imprese clienti abbiano stipulato uno o più contratti di appalto di lavori, di servizi o di fornitura con enti facenti parte dell’amministrazione pubblica per i quali anche la nostra azienda è coinvolta con forniture di prodotti? Bisogna chiedere se i clienti sono in possesso per tali appalti del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del CUP (Codice Unico di Progetto)? Quali accorgimenti mettere in atto nei confronti dei clienti appaltatori della PA per capire se si è obbligati ad emettere o meno la fattura nei loro confronti in formato elettronico?
Dal contratto posto in essere tra le parti si dovrebbe evincere se la cessione di beni e/o la prestazione di servizi rientra nella filiera del subappalto/subcontratto verso la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, è opportuno chiedere alla controparte, per il periodo dal 1° luglio al 31° dicembre 2018, se si è coinvolti in tale fattispecie. In tal caso, occorre altresì essere in possesso dei Codice Identificativo di Gara (CIG) e del CUP (Codice Unico di Progetto).

 

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Dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile emettere le fatture accompagnatorie?
Con l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, non saranno più valide le fatture cartacee pertanto occorrerà procedere con l’emissione della fattura elettronica al momento di effettuazione dell’operazione. Anticipatamente all’emissione della fattura la merce potrà essere accompagnata dal documento di trasporto (ddt) che dovrà essere debitamente riportato nella fattura elettronica. Una fattura cartacea potrà comunque essere allegata ma resta una copia non valida ai fini fiscali.

 

In caso di tentata vendita, le fatture dovranno essere trasmesse allo SDI contestualmente alla vendita o potranno essere trasmesse anche il giorno successivo?
Le previsioni normative prevedono che la fattura venga trasmessa allo SDI entro le ore 24 del giorno di emissione della fattura. Tuttavia la circolare n. 180 del 10/07/1998 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la “fattura afferente un’operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza” possa non essere oggetto di sanzione. Pertanto, se la fattura emessa il giorno di effettuazione dell’operazione verrà trasmessa allo SDI il giorno seguente, non dovrebbero essere applicate le sanzioni (se ricade nello stesso mese di liquidazione).

 

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Le risposte ai quesiti pervenuti sono state predisposte dallo Studio Tributario e Societario – Deloitte